Novità classificazione rifiuti dal 1 giugno

maggio 25, 2015 News

Il 1 giugno 2015 diverrà applicabile il nuovo Regolamento 1357/2014/UE che sostituisce l’allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti; il Regolamento introduce importanti cambiamenti nelle modalità di classificazione dei rifiuti. Le principali modifiche introdotte saranno le seguenti:

– Vengono ridefinite alcune classi di pericolo;
– vengono introdotti nuovi criteri relativi all’attribuzione delle classi di pericolo;
– vengono introdotti codici di indicazioni di pericolo che sostituiscono le vecchie frasi di rischio “Rxx”;
– viene introdotto il concetto di “valore soglia” per alcune caratteristiche di pericolo;
– cambiano i limiti di concentrazione per alcune classi di pericolo;
– cambia la denominazione delle caratteristiche di pericolo da H a HP. In particolare:

HP1: esplosivo;
HP2: comburente;
HP3: infiammabile;
HP4: irritante-irritazione cutanea e lesioni oculari;
HP5: tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/tossicità in caso di aspirazione;
HP6: tossicità acuta;
HP7: cancerogeno;
HP8: corrosivo;
HP9: infettivo;
HP10: tossico per la riproduzione;
HP11: mutageno;
HP12: liberazione di gas a tossicità acuta;
HP13: sensibilizzante;
HP14: ecotossico;
HP15: rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.

Nella stessa data del 1 giugno 2015 entrerà in vigore anche la Decisione 2014/995/UE, recante il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) che sostituirà l’attuale elenco dei codici CER. Tra le principali novità:

– Vengono introdotte alcune nuove definizioni

– Vengono introdotti 3 nuovi codici CER: 010310* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07; 160307* mercurio metallico; 190308* mercurio parzialmente stabilizzato.

– Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze, come indicato nell’allegato III della Direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose, come indicato nell’allegato III della Direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

Contestualmente entrerà in vigore il c.d. Regolamento CLP (1272/2008/CE, in tema di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche), che adegua la precedente normativa UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche).

 

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